La direttiva REACH è una norma nell’Unione Europea in merito alla registrazione, valutazione, autorizzazione e limitazione di sostanze chimiche (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction compongono l’acronimo REACH).
Essa è composta da 15 titoli, divisi in 141 articoli e 17 allegati tecnici ed essendo una regolamentazione piuttosto che una direttiva, non necessita di alcun atto di trasposizione od implementazione ed è immediatamente applicata da tutti gli Stati membri della UE.
La regolamentazione REACH impone a tutti i produttori ed importatori (da paesi non facenti parte della UE) di sostanze chimiche, la loro registrazione all’Agenzia Europea delle Sostanze Chimiche (ECHA). La registrazione delle sostanze chimiche consiste nell’inviare alla ECHA da parte dei produttori ed importatori una lista complessa di informazioni riguardo a tali sostanze ed ai loro utilizzi. In caso di sostanze particolarmente pericolose l’ECHA impone ulteriori specifiche per l’autorizzazione o la limitazione all’utilizzo.
La lista delle sostanze la cui produzione, vendita od utilizzo deve essere autorizzata nel territorio dell’Unione Europea può essere ritrovata nell’Allegato XVII di tale regolamentazione; tale lista viene revisionata periodicamente ed è sempre disponibile alla consultazione sul sito della ECHA.
La lista di “restrizioni riguardanti la produzione, il commercio e l’utilizzo di alcune sostanze rischiose, composti e articoli” si può trovare nell’Allegato XVII. Queste sostanze non sono soggette ad autorizzazioni preventive; nonostante ciò, i mittenti, utilizzatori e fornitori sono sottoposti a restrizioni che si possono trovare al suo interno.
Durante il ciclo produttivo, Fassi Gru S.p.A., non introduce nei suoi prodotti sostanze contenute nell’allegato XIV, per le quali è necessario richiedere l’autorizzazione per l’utilizzo.
L'azienda deve comunque verificare che, durante i processi di filiera, i fornitori stessi non li utilizzino senza previa autorizzazione.